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Il DL 16/2012 con l’art. 2 comma 5-bis ha radicalmente modificato l’art. 35, comma 28, del DL n. 223/06, riguardante la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.

Infatti, tale decreto estende la responsabilità descritta, poichè in caso di appalto di opere o servizi, anche il committente è responsabile in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.
Il committente è esonerato dalla responsabilità solidale solamente se dimostra che il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute da parte dell’appaltatore si è verificato nonostante siano state poste in essere tutte le cautele possibili per evitare tale inadempimento. Perciò è opportuno che il committente in un contratto di appalto richieda ai propri appaltatori e subappaltatori un documento equipollente al DURC (Documento unico di regolarità contributiva), già previsto per gli obblighi previdenziali. In caso contrario, il committente può essere chiamato a rispondere del mancato versamento dell’IVA da parte dell’appaltatore (peraltro allo stesso già corrisposta), nonché delle ritenute IRPEF sul reddito di lavoro dipendente altrui.
 
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